Dl Fiscale e Transizione 5.0, cosa cambia per il fotovoltaico
Transizione 5.0: la tagliola del Dl 38/2026 tra promesse non mantenute e l’esclusione (assurda) del fotovoltaico
Se c’era una misura su cui il tessuto produttivo italiano aveva riposto forti aspettative per coniugare digitalizzazione e sostenibilità, questa era la Transizione 5.0. Tuttavia, il testo del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 rischia di trasformare una grande opportunità in un vero e proprio “effetto boomerag” per la fiducia delle imprese.
Ecco la nostra lettura sui 4 punti chiave del provvedimento e sulle sue inevitabili ricadute pratiche.
Dalle stelle alle stalle: un incentivo reale che scende al 10-15%
A fronte di un fabbisogno stimato di 1,5 miliardi di euro per coprire le domande rimaste al palo dopo lo stop di novembre, il Governo ha stanziato appena 537 milioni. Ma la vera doccia fredda non è solo il taglio delle risorse: è il meccanismo di ricalcolo. Riconoscere il 35% del credito originariamente richiesto (e non del costo dell’investimento) significa, conti alla mano, che il beneficio reale per le aziende crolla a una forchetta compresa tra il 10% e il 15% dell’investimento complessivo. Un valore persino inferiore rispetto alla vecchia Transizione 4.0, a fronte di una burocrazia e di requisiti tecnici enormemente più complessi.
La grande esclusa: perché tagliare le rinnovabili è un controsenso
La criticità più grave riguarda l’esclusione della componente energetica dal perimetro del ricalcolo. Il Dl 38/2026 limita il beneficio ai soli beni degli Allegati A e B (macchinari e software 4.0). Impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e soluzioni di autoproduzione vengono tagliati fuori per il 2026. Si tratta di un vero e proprio cortocircuito concettuale: come si può chiamare “Transizione 5.0” una norma che penalizza proprio la parte di efficientamento e indipendenza energetica degli impianti? Le aziende che hanno pianificato investimenti integrati vedono mutilato il proprio piano di rientro finanziario.
Apertura all’extra-UE per l’iperammortamento: attenzione al fotovoltaico
Sul fronte delle maggiorazioni dell’ammortamento (art. 7), viene rimosso il vincolo di provenienza UE/SEE per i beni strumentali. Ma attenzione a non fare confusione: per i moduli fotovoltaici le regole non cambiano. Sia per la Transizione 5.0 che per l’iperammortamento resta fermo l’obbligo di utilizzare moduli iscritti al registro ENEA (con l’esclusione della fascia base “a” per l’iperammortamento). Chi sperava in una deregolamentazione selvaggia sulla componentistica solare extra-UE rimarrà deluso.
Pasticcio normativo: i software di monitoraggio restano, gli impianti no
L’approccio “a macchia di leopardo” del decreto crea evidenti paradossi operativi, come evidenziato dagli esperti di settore. Un esempio su tutti: i software per il monitoraggio dei consumi energetici (inclusi nell’Allegato B) restano teoricamente incentivabili, ma sono funzionalmente legati a impianti FER che invece vengono esclusi. Chiarire questi cortocircuiti durante l’iter parlamentare non è solo opportuno, è indispensabile per evitare un contenzioso di massa con il GSE.